Scelta del Contraente:
Procedura Aperta
Struttura Appaltante: Ufficio Acquisti
Cig: B7DDCBC5C8
Stato: Aperta
Oggetto: Servizio di pulizia ordinaria e straordinaria e piccoli lavori di manutenzione
Descrizione: Servizio di pulizia ordinaria e straordinaria, come definito dall’art.1 lett. a), b), e) del d.m. 7 luglio 1997 n. 274, e piccoli lavori di manutenzione nella sede di Napoli Palazzo Monica Tavernini e negli Incubatori Di Sviluppo Campania” - Incubatore Di Pozzuoli NA E Incubatore Di Salerno SA
• Importo soggetto a ribasso: € 298.746,46
• Importo non soggetto a ribasso: € 1.471,04
• Importo complessivo € 300.217,50
• Importo per l’opzione di proroga € 275.554,50
• Valore totale stimato opzioni comprese € 575.772,00 oltre IVA.
Importo di gara: € 300.217,50
di cui:
- Importo soggetto a ribasso: € 298.746,46
- Importo non soggetto a ribasso: € 1.471,04
Scelta del Contraente: Procedura Aperta
Tipo di appalto: Servizi
Criterio di aggiudicazione: Offerta Economica Più Vantaggiosa
Modalità di partecipazione: Telematica
R.U.P.: Ing. Flavio Lanzillo
Data di pubblicazione: 01/08/2025
Data scadenza presentazione chiarimenti:
06/09/2025 23:59 - Europe/Rome
Data scadenza richiesta di sopralluogo:
11/08/2025 23:59 - Europe/Rome
Data di scadenza bando:
16/09/2025 23:59 - Europe/Rome
Caricamento busta amministrativa, tecnica ed economica
-
Da:
dalla data di pubblicazione della gara
-
A:
16/09/2025 23:59 - Europe/Rome
Data prima seduta pubblica amministrativa
23/09/2025 12:00 - Europe/Rome
Riepilogo documentazione
Determina a contrarre - Determina a contrarre e nomina RUP n. 249 del 24-07-2025.p7m
Determina a contrarre - Determina a contrarre e nomina RUP n. 249 del 24-07-2025.p7m
Manuale operativo - MO - Procedura OEPV - Senza Marca.pdf
DGUE - espd-self-contained-request.xml
Bando di gara - BANDO DI GARA_signed.pdf
Documentazione di gara Firmata Digitalmente - Documentazione di gara Firmata Digitalmente.zip
Documentazione di gara NON FIRMATA - Documentazione di gara NON FIRMATA.zip
Chiarimenti
Dal Disciplinare di gara pag. 11 :
REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA
I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.
La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell’operatore economico (FVOE).
......OMISSIS....
5.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE
a)...OMISIS.....
b) possesso dell’attestazione SOA categoria OG1 Edifici civili e industriali I classifica,
......OMISSIS.......
I requisiti dovranno essere posseduti in data anteriore al termine di presentazione delle offerte.
La comprova di tale requisito è fornita mediante FVOE.
Cordiali saluti
Come precisato nel disciplinare di gara al paragrafo "REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA" i concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti, tra i quali al paragrafo "REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE" punto 5,.1 b) il possesso dell’attestazione SOA categoria OG1 Edifici civili e industriali I classifica.
I requisiti dovranno essere posseduti in data anteriore al termine di presentazione delle offerte.
Pertanto il possesso dei requisiti speciali non può essere riconduciile al subappaltatore;
qualora il partecipante non possegga in proprio il requisito può utilizzare l'AVVALIMENTO ai sensi e con i modi di legge, come peraltro indicato all'omonimo paragrafo n. 6 pag. 13 del citato disciplinare di gara.
Buongiorno,
qualora il partecipante non possegga in proprio il requisito può utilizzare l'AVVALIMENTO ai sensi e con i modi di legge, come peraltro indicato all'omonimo paragrafo n. 6 pag. 13 del disciplinare di gara.
Cordiali saluti
Premesso che l'impresa partecipante come specificato all'art. 5 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE del disiciplinare deve essere in possesso, a pena di esclusione, di :
5.1 a) Iscrizione nel Registro delle Imprese per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
5.3 a)Esecuzione negli ultimi tre anni (2022, 2023 e 2024) di almeno due (n.2) servizi analoghi a quello in affidamento di importo minimo pari a € 285.000,00;
nel merito dei questi si espone quanto segue:
CCNL
L’art. 11, comma 1, del d.lgs. 36/2023, stabilisce che al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro ed al comma 2, dispone poi che nei documenti iniziali di gara e nella decisione di contrarre le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell’attività oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa anche in maniera prevalente, in conformità al comma 1 e all’allegato I.01.
Il CCNL indicato dalla Stazione appaltante non è vincolante.
Il Codice, infatti, salvaguarda la libertà di scelta dell’operatore economico nell’applicare un contratto collettivo diverso rispetto a quello indicato nel bando, gravandolo, tuttavia, dell’onere di dimostrare che tale scelta non pregiudichi i diritti economici e normativi dei lavoratori, compresi quelli in subappalto. In tale evenienza, prima di procedere all’aggiudicazione, la Stazione appaltante acquisisce dall’operatore economico e verifica con le modalità di cui all’art. 110 del Codice, la dichiarazione di equivalenza delle tutele economiche e normative.
Il vigente art. 11 comma 3 del d.lgs. 36/2023, nel riconoscere all’operatore la libertà di individuare un diverso CCNL, impone:
- in primo luogo il limite logico, prima ancora che giuridico, della necessaria coerenza tra il contratto scelto come parametro per la formulazione dell’offerta e l’oggetto dell’appalto, imponendo allo stesso operatore economico che intenda avvalersi di tale facoltà comunque derogatoria di provare la sussistenza di tale requisito in concreto (in attuazione peraltro anche del limite dell’utilità sociale di cui all’art. 41 Cost.);
- in secondo luogo, che siano garantite ai dipendenti “le stesse tutele” assicurate dal CCNL indicato in sede di gara (cfr. da ultimo, T.A.R. Lombardia, Milano, sentenza, 30 gennaio 2025, n. 296).
In altri termini, gli operatori possono sì optare per l’applicazione di contratti collettivi diversi da quelli individuati dalla stazione appaltante, ma con il limite stringente “della coerenza, pertinenza e adeguatezza, in relazione alla garanzia di un omogeneo livello di tutela” a favore dei lavoratori già presi in carico (Cons. Stato, Sez. V, 19 giugno 2023, n. 6008; T.A.R. Lombardia, Milano, 28 novembre 2023, n. 2830, secondo cui la Stazione Appaltante deve anche poter verificare che con il contratto collettivo nazionale che l’operatore economico intende adottare sia comunque garantito il livello di tutela sancito dall’art. 36 della Costituzione
Come già rappresentato, l’art. 11 del d.lgs. 36/2023 non prevede alcuna equivalenza automatica tra i contratti sottoscritti dalle OO.SS. maggiormente rappresentative, richiedendo, qualunque sia il diverso CCNL indicato dall’impresa, la verifica dell’equivalenza delle tutele economiche e normative; pertanto, in ogni caso la Stazione appaltante è tenuta a verificare l’equivalenza delle tutele economiche.
Infatti al comma 4omma 4 dell’art. 11 D.Lgs. 36/2023 è disposto che: Nei casi di cui al comma 3, prima di procedere all’affidamento o all’aggiudicazione le stazioni appaltanti e gli enti concedenti acquisiscono la dichiarazione con la quale l’operatore economico individuato si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele.
In quest’ultimo caso, la dichiarazione è anche verificata con le modalità di cui all’articolo 110, in conformità all’allegato I.01.6».
Corentemente il disciplinare art. 8. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE prevede:
L’aggiudicatario è tenuto a garantire l’applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui al punto 3, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.
Categoria
Tra i requisiti art. 5 del disciplinare l'Unica dell’attestazione SOA richiesta è quella alla categoria OG1 Edifici civili e industriali I classifica
Subappalto
Il disciplinatre art. 7. SUBAPPALTO prevede:
Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.
Non può essere affidata in subappalto l’integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché la prevalente esecuzione delle medesime.
In assenza di ulteriori disposizioni si applica quanto prescritto all'Art. 119. (Subappalto) del DLgs. 36/2023
La risposta era chiara:
"La data indicataVi per il sopralluogo con la presente è la prima utile in funzione dell'apertura aziendale e della presenza del RUP".
I sopralluoghi si sono regolarmente effettuati sino ad oggi.
Si ricorda che:
- il sopralluogo non è obbligatorio
- la scadenza per la presentazione offerte è al 16.09.2025
Inoltre è del tutto improprio utilizzare la sezione dei chiarimenti, peraltro pubblica, per i sopralluoghi che hanno altro iter e comunicazioni,e si diffida dal continuare a farlo.